Il Servizio IESA di Geel in Belgio
In Europa oltre alla famosa esperienza belga, sono particolarmente sviluppate le esperienze della Francia con l’Accueil Familial Thérapeutique (AFT), e della Germania, di cui molto nota e ben descritta è l’esperienza di Ravensburg, nata nel 1977, con l’associazione Arkade.
Esperienze IESA sono presenti in Olanda, in Svizzera fin dal 1909 ed in Norvegia, da sempre il paese europeo con la più alta percentuale di pazienti psichiatrici assistiti al di fuori degli ospedali. In Svezia l’inserimento esiste dal 1901, in Danimarca dal 1816, in Russia la prima esperienza risale al 1887, in Austria il primo servizio di Assistenza Familiare vede la luce nel 1898, presso il manicomio di Mauer Oehling.
Ed ancora In Scozia, Finlandia e Polonia è stato garanzia di salvezza per molte vite umane. Tutti i pazienti che si trovavano ricoverati nei manicomi vennero uccisi in nome del programma promosso dal regime nazista. Solo coloro che in quel periodo erano ospitati presso famiglie riuscirono a scampare alla morte. Negli USA il primo stato ad inaugurare un servizio di Family Foster Care fu lo Stato del Massachusetts nel 1882. In diversi stati USA esiste una vera e propria licenza per poter operare come sponsor o care giver, cioè colui/colei che all’interno della famiglia ospitante è responsabile dell’assistenza da prestare all’utente.
In ITALIA sin dagli inizi del ‘900 la legislazione prevedeva la possibilità di accogliere in famiglia un “alienato”, ovviamente con finalità e strumenti diversi da oggi.
I commi II e III dell’art. 1 della legge manicomiale n. 36 del 1904 sancivano quanto segue: “Può essere consentita dal tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata e in tal caso la persona che le riceve e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento”.
L’esigenza di ricorrere all’accoglienza familiare partiva dalla situazione limite in cui versavano in quegli anni i manicomi italiani, ridotti a contenitori pronti ad “esplodere” da un momento all’altro per eccesso di ricoverati. Inoltre i costi di gestione degli stabilimenti rappresentavano per le province un eccessivo carico in molti casi insostenibile (Aluffi G., Dal Manicomio alla famiglia, Franco Angeli, Milano, 2001).
Il regio decreto n. 615 del 1909 pose ulteriore attenzione alla cura degli alienati nelle case private, dandone definizione nell’articolo 2; “ per case private si devono intendere tutte quelle case, esclusa la casa propria dell’alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevono uno o due alienati”.”.
L’articolo 14 del predetto decreto, specifica i requisiti che venivano richiesti alla famiglia per poter accogliere presso la propria abitazione un malato psichico:
-La salubrità della casa, la capacità di ricevervi convenientemente l’alienato e l’adatta disposizione degli ambienti;
-L’ubicazione della casa, che doveva essere fuori dai centri abitati ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;
-La possibilità che l’alienato fosse adibito a qualche lavoro preferibilmente agricolo;
-La composizione della famiglia e i lavori in cui essa era occupata dovevano consentire all’alienato di poter avere la dovuta cura e assistenza;
– La buona condotta e la moralità dei componenti della famiglia.
Citiamo per intero i requisiti poiché alcuni sono simili a quelli richiesti oggi dai DSM alle aspiranti famiglie affidatarie.
Il quadro normativo di riferimento cambiò dopo la legge n. 431 del 1968 (legge Mariotti) e ancora più radicalmente dopo il recepimento della cosiddetta Legge Basaglia L. n.180 del 1978, in seguito recepita nell’ambito della riforma sanitaria, legge n. 833.
Nonostante la propulsione innovatrice della legge 180, con essa si perse ogni specifico riferimento normativo nazionale relativo all’affidamento eterofamiliare.
Si sarebbero dovuti attendere quasi venti anni prima che, in Piemonte, una disposizione riguardante gli standard strutturali e organizzativi del Dipartimento di Salute Mentale ne sancisse la rinascita normativa.